tra
Università degli Studi di Brescia
, rappresentata dal Rettore pro-tempore prof. Augusto PRETI,
debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio
di Amministrazione del 1 settembre 1988.
Università Cattolica del Sacro Cuore
, rappresentata dal Rettore pro-tempore prof. Adriano BAUSOLA,
debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio
di Amministrazione del 19 dicembre 1988.
Ai sensi ed agli effetti dell'art.91 del D.P.R. 382 dell'11/7/1980 e
dei riferimenti in esso contenuti,
SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE
tra le Università sopra indicate, rappresentate dai Rettori che
sottoscrivono la presente convenzione,
è costituito il Centro Interuniversitario di Matematica, da denominarsi
Seminario Matematico di Brescia,
d'ora in poi chiamato per brevità
Centro nella presente scrittura, al fine di gestire iniziative comuni
nell'area di ricerca indicata.
Il Centro è regolato dai seguenti articoli,
da ritenersi nella loro interezza quali Statuto del Centro medesimo.
ART.1
Il Centro ha come finalità istituzionali:
promuovere la ricerca matematica, in particolare coordinando tale ricerca
tra le Università promotrici;
favorire mediante opportuni strumenti la diffusione delle ricerche
dei propri aderenti.
ART.2
Il Centro ha sede, ai fini organizzativi e amministrativi, presso il
Dipartimento di Matematica
della sede di Brescia dell'Università Cattolica
del Sacro Cuore.
Per il funzionamento del Centro, l'Università Cattolica
del Sacro Cuore mette a disposizione: un locale per la sede del Centro,
il servizio di segreteria, le aule per le conferenze e i seminari.
ART.3
Entrambe le Università promotrici si impegnano a mettere a
disposizione degli aderenti al Centro le proprie attrezzature per
la ricerca matematica (biblioteche, strumenti di calcolo) secondo
le modalità vigenti per i propri docenti e ricercatori.
ART.4
Il Centro opera tramite finanziamenti (assegnati unitariamente al
Centro stesso o ai singoli aderenti al Centro), provenienti:
dal
Ministero della Pubblica Istruzione
sulla quota del bilancio
per la ricerca universitaria riservata ai progetti di ricerca di rilevante
interesse nazionale;
dal
Consiglio Nazionale delle Ricerche
;
da altri Enti pubblici o privati o da Fondazioni che operano
in settori di competenza del Centro.
La gestione amministrativa e contabile dei finanziamenti afferenti al
Centro è affidata all'Università
Cattolica del Sacro Cuore ed è effettuata in accordo con il D.P.R. 371 del 4/3/1982.
I finanziamenti assegnati in maniera
indivisa e relativa ad iniziative comuni saranno gestiti presso la sede
del Centro con le norme relative ai titoli V e VI del citato D.P.R.371.
ART.5
Il Centro raggruppa i Professori e i Ricercatori di ruolo di discipline
matematiche delle
Università promotrici che dichiarino la loro adesione,
nonché
altri docenti (Professori visitatori, Professori a contratto, etc.) e
borsisti che su domanda vengano ammessi dal Consiglio.
ART.7
Il Consiglio è composto da tutti i professori e ricercatori di ruolo
aderenti al Centro.
Il Consiglio si riunisce in via ordinaria una volta all'anno per l'esame e
l'approvazione del consuntivo e del preventivo finanziario,
la formulazione di proposte di attività del Centro e
l'elezione degli organi di cui all'art.6 b) e c).
In via straordinaria, il Consiglio si riunisce per iniziativa del Direttore
o in seguito a motivata richiesta di almeno 1/5 dei suoi componenti.
Le sedute del Consiglio sono presiedute dal Direttore o, in caso di grave
impedimento, dal Vicedirettore. La convocazione deve essere diramata
per iscritto con un preavviso di almeno 5 giorni e contenere l'indicazione
dell'ordine del giorno.
Per la validità delle adunanze del Consiglio si richiede la
presenza della maggioranza dei suoi componenti, dedotti da essi
gli assenti giustificati.
Le deliberazioni, quando non sia diversamente prescritto,
sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
ART.8
Il Direttore è eletto dal Consiglio tra i professori di ruolo di
I fascia e dura in carica per tre anni.
L'elezione viene effettuata a scrutinio segreto.
Il Direttore rappresenta il Centro nei rapporti con le Università
promotrici e con gli altri enti interessati.
Egli convoca e presiede le riunioni del Consiglio e della Giunta di Direzione,
cura l'attuazione dei loro deliberati, predispone il consuntivo ed il
preventivo finanziario ed amministra i fondi del Centro secondo la
normativa vigente per i Dipartimenti universitari. Il Direttore
è pure responsabile di eventuali pubblicazioni del Centro.
ART.9
Il Direttore è coadiuvato dalla Giunta di Direzione, costituita da due professori di I fascia, due professori di II fascia e due ricercatori. Uno dei due membri di I fascia deve essere
dell'Università a cui non appartiene il Direttore e ha funzioni di Vicedirettore.
La Giunta di Direzione è eletta dal Consiglio e dura in carica per tre anni. L'elezione viene effettuata a scrutinio segreto e separatamente nell'ambito dei ruoli dei professori di I fascia, dei professori di II fascia, dei ricercatori.
Nell'ambito della Giunta viene eletto un segretario del Centro.
La Giunta si riunisce su convocazione del Direttore o per richiesta di almeno tre membri.
ART.10
Ogni modifica del presente Statuto deve essere approvata dalla maggioranza assoluta del Consiglio e sancita in apposito atto fra le Università promotrici del Centro.
ART.11
In prima applicazione del presente Statuto sono membri del Centro i professori di I e II fascia e i ricercatori elencati nell'
allegato (A), che si costituiscono in Comitato promotore. La presidenza del Comitato promotore spetta al professore di I fascia con maggiore anzianità fra i suoi membri. Il Presidente del Comitato promotore svolgerà anche, in via provvisoria, le funzioni di Direttore del Centro.
Con ulteriori eventuali adesioni da parte di professori e ricercatori di ruolo di discipline matematiche delle Università promotrici, il Comitato promotore, non prima di trenta giorni e non oltre novanta giorni dalla data di stipulazione della presente convenzione, si costituirà in Consiglio del Centro e procederà alla elezione del Direttore e della Giunta di Direzione, con le modalità fissate dai precedenti articoli 8 e 9.
ART.12
La presente convenzione entra in vigore dalla data di stipulazione e ha validità di anni tre: essa si intende tacitamente rinnovata di tre anni in tre anni ove non intervenga disdetta da una delle Università convenzionate almeno tre mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al Direttore del Centro.
Per l'Università degli Studi di Brescia, il Rettore
(prof. Augusto Preti)
Per l'Università Cattolica del Sacro Cuore, il Rettore
(prof. Adriano Bausola)